(MASSIMA)
La cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado costituente titolo esecutivo, ove l’esecuzione abbia avuto inizio sulla base di quest’ultima e sia poi proseguita con atti successivi alla pronuncia della sentenza di appello cassata, determina la caducazione soltanto di tali atti successivi (dipendenti dalla combinazione della sentenza di primo grado e di quella di appello cassata); restano fermi gli atti esecutivi pregressi e l’esecuzione può riprendere dall’ultimo di essi, salvo che il giudice del rinvio sospenda l’esecutività della sentenza di primo grado, delibando le ragioni della dispossa cassazione