Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 dicembre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, nonché di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020;
Il testo definitivo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31.12.2020 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, prevede all’art. 13 commi 13 e 14, la proroga della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità, nonché delle procedure esecutive sulla prima casa fino al 30 giugno 2021.
Di seguito il testo dell’articolo:
Art. 13 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
[omissis]
13. La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
14. All’articolo 54-ter del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “fino al 30 giugno 2021”.
Dall’analisi del dettato normativo risulta evidente come il “Decreto Milleproroghe” faccia riferimento unicamente al Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia) convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020.
Il Decreto “Cura Italia” ha introdotto l’art. 54 ter con cui ha sospeso “per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto” ogni pignoramento immobiliare, avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 137 /20 cd Decreto Ristori, il termine di sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo veniva prorogato sino al 31 dicembre 2020.
Il cd. Decreto Ristori, oltre a prorogare i termini di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 54 ter, ha disposto l’inefficacia di “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Ripercorso sommariamente l’iter normativo adottato dal nostro ordinamento per fronteggiare gli effetti della pandemia in corso nella materia delle esecuzioni immobiliari, ci si chiede se il fatto che l’art. 13 del cd. Decreto Milleproroghe, abbia richiamato esclusivamente l’art. 54 ter del cd. Decreto Cura Italia e non anche l’art. 4 del cd. Decreto Ristori, abbia o meno sospeso, sino al 30 giugno 2021, le sole esecuzioni immobiliari già pendenti.
In attesa di conoscere gli sviluppi giurisprudenziali sull’argomento, l’interpretazione letterale del testo normativo non lascia dubbi sul fatto che non sono più precluse le attività di avvio delle azioni esecutive immobiliari ad uso abitativo.