(MASSIMA)
Trattandosi di rapporti non esauriti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 108/1996, va richiamato l’art. 1 di detta legge che ha previsto la fissazione dei tassi soglia e affermare che, ove vengano superate le misure consentite, gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurari e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli artt. 1419, comma 2, e 1339, circa l’inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia.