Con la Sentenza n. 8201 pubblicata il 27 aprile 2020, la Suprema Corte è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sull’opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale.
L’istituto, molto caro alle famiglie italiane, è regolamentato dall’art. 167 c.c. il quale testualmente recita:
“Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”
Sulla base del dettato normativo, i coniugi, e ora anche i componenti dell’unione civile omosessuale, possono creare un patrimonio separato che abbia come specifica destinazione la finalità di far fronte ai bisogni della famiglia.
Al fine di individuare l’ambito applicativo della speciale dei beni così costituiti in fondo, l’art. 170 C.C., disciplinando l’esecuzione forzata sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale, individua tre diverse categorie di debiti:
– i debiti contratti per i bisogni della famiglia;
– i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e sconosciuti come tali dal creditore;
– i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e conosciuti come tali dal creditore;
e stabilisce una speciale esenzione dell’esercizio dell’esecuzione forzata nei confronti dei primi e dei secondi.
A questo punto, per stabilire effettivamente su quali posizioni il creditore può soddisfare o meno le sue pretese, non rimane che chiarire la nozione di “bisogni della famiglia”. Essi rappresentano, secondo costante giurisprudenza, tutte le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della capacità lavorativa familiare. Sono da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, anche considerando le proprie possibilità economiche. Vi rientrano, altresì, i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale.
Al contrario sono escluse dal novero dei “bisogni familiari” le sole esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
La Suprema Corte, prendendo posizione sul concetto di “bisogni della famiglia” e sulla limitazione dell’esecuzione dei crediti sui beni costituiti in fondo patrimoniale ha enunciato il principio di diritto in base al quale al fine di valutare la riferibilità del debito ai bisogni della famiglia, con conseguente pignorabilità dei beni costituiti in fondo, sarà necessario considerare la effettiva destinazione del finanziamenti escludendo quelli che soltanto indirettamente sono riferibili ai bisogni della famiglia.
Testo integrale della Sentenza